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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Copertura assicurativa all'estero

Art. 2 LAINF
Art. 4 , 5 OAINF

La copertura assicurativa degli infortuni professionali , delle malattie professionali e degli infortuni non professionali resta in vigore per due anni se un lavoratore lavora temporaneamente all'estero per conto del suo datore di lavoro svizzero. Su richiesta, l'assicurazione può essere prolungata complessivamente per sei anni (art. 2 LAINF / art. 4 OAINF). Nei paesi con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale valgono disposizioni particolari per quanto concerne la durata della copertura assicurativa.

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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