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Letzte Änderung: 20.10.2020
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Responsabilità penale del datore di lavoro nell'ambito della LL

Art. 59 , 60 , 61 LL

Il datore di lavoro è punibile con la detenzione fino a sei mesi o con la multa se viola intenzionalmente o per negligenza le prescrizioni in materia di tutela della salute e di approvazione dei piani, nonché quelle sulla protezione speciale dei giovani o delle donne, oppure se viola intenzionalmente le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo. Con questa sanzione penale le violazioni commesse dal datore di lavoro vengono trattate non come semplici infrazioni, bensì come delitti ai sensi del Codice penale svizzero. Il termine di prescrizione è quindi di cinque anni e il datore di lavoro viene punito con una pena pecuniaria che ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere e con una multa.

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